Statuto Comunale

Data di pubblicazione:
15 Maggio 2020

S T A T U T O

       Approvato  con deliberazione del Consiglio comunale 13 giugno 1991,   n. 37 e 25 novembre 1991 n. 72, rese esecutive dal CO.RE.CO. - Sez. di   perugia  in  data  6  dicembre  1991,  Provv.  n.  30363  e  n. 30364, (pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al bollettino Ufficiale della Regione   n. 3 del 22 gennaio 1992, modificato con Del.ni del Consiglio Comunale 24  marzo  1994,  n.  24  e  27 maggio 1994, n. 46, rese esecutive dal CO.RE.CO. - Sez. di Perugia con Provv. n. 9185 e n. 9186 dell'8 giugno 1994.

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Articolo 1

(Principi fondamentali)

 

    1 - Il Comune di Nocera Umbra e` Ente autonomo, rappresenta la comunita` locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, armonizzando le proprie finalita` con quella dei Comuni limitrofi ed in parti

  colare con quelli della fascia appenninica Umbro-Marchigiana, ai quali  e` legato da affinita` storico culturale.

     2  -  Il  Comune  riconosce  nella  pace,  nella  democrazia, nella  solidarieta`  e  nel  rispetto  della  dignita`  della persona umana i   valori  fondamentali  che  devono  ispirare  le scelte della comunita`

locale. Ripudia ogni forma di razzismo e di discriminazione, tutela la presenza  nella  propria  comunita` dei cittadini stranieri sulla base  del reciproco rispetto dei diritti e dei doveri

     Promuove  iniziative  culturali  di  ricerca,  di  educazione  e di  cooperazione ispirate a tali valori.

     3  -  Il  Comune  persegue l'utilizzazione razionale ed equilibrata  delle  risorse  del  territorio, garantisce uno sviluppo fondato sulla salvaguardia   dell'ambiente,   sulle  valorizzazioni  del  patrimonio  culturale, storico, artistico e paesistico.

     Opera   per   impedire   l'insediamento   di  quegli  impianti  che compromettono  la salute delle persone e l'equilibrio ambientale.

     4  -  Il  Comune  riconosce  nella differenza tra i sessi un valore capace  di  produrre  un  effettivo  rinnovamento  dell'organizzazione  sociale;  promuove  e  favorisce pertanto la realizzazione delle varie opportunita`.

     5  -  Il  Comune  garantisce  la tutela e la libera espressione dei giovani   presenti  nel  suo  territorio.  Istituisce  e  promuove  la formazione  di appositi organismi.

     6  -  Il  Comune  opera,  nell'ambito delle proprie competenze, per  l'adempimento  del  ruolo che la Costituzione riconosce ed affida alla comunita` familiare.

 

Articolo 2

(Funzioni)

 

    1  -  Il  Comune  ha autonomia politico-amministrativa, statutaria, regolamentare  e finanziaria nell'ambito delle Leggi e della normativa  statale nonche` regionale sulla finanza pubblica.

    2 - E` titolare di funzioni e poteri propri esercitati in base alla Costituzione, alle Leggi e allo Statuto.

    3  - Esercita altresi`, in base alla normativa statale e regionale, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla Regione.

 

Articolo 3

(La popolazione)

 

     1  -  Il  Comune  di  Nocera  Umbra e` costituito dalla popolazione residente   nel  suo  territorio,  nonche`  da  quella  non  residente  iscrittta nelle proprie liste elettorali.

 

Articolo 4

(Il territorio)

 

     1  -  Il  territorio del Comune e` delimitato secondo le risultanze della  allegata  planimetria ed e` classificato interamente montano ai  sensi della Legge Regionale 6/9/72 n. 23.

    2  - E` altresi` caratterizzato dalla presenza di frazioni e nuclei abitativi,  con  propri  elementi storici, culturali e socio-economici che il Comune intende salvaguardare e valorizzare.

 

 

 

 

 

 

Articolo 5

(la sede)

 

    1  -  La sede del Comune è sita in Nocera Umbra, Via S. Rinaldo n. 9.

 

Articolo 6

(Lo stemma il gonfalone)

 

    1  -  Il  Comune  ha  un  proprio  stemma  e  un  proprio gonfalone  riconosciuti ai sensi di legge.

    2  - L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato da apposito  regolamento.

    3  -  Il Comune si riserva di tutelare la propria denominazione, il  proprio stemma ed il proprio gonfalone.

 

Articolo 7

(Principi programmatici)

 

    1  -  Il  Comune,  al fine di favorire la piu` ampia valorizzazione delle  proprie  capacita`  e  risorse,  definisce politiche tendenti a  realizzare:

    a) la valorizzazione del patrimonio delle acque come bene e risorsa strategica  anche  al  fine  di  un suo pieno sviluppo orientato sulle attivita` turistiche e termali;

    b)  uno  sviluppo socio-economico equilibrato e diffuso in tutte le parti del territorio comunale;

    c) un assetto del proprio territorio che valorizzi e salvaguardi il patrimonio  ambientale,  l'equilibrio  ecologico,  i  beni  culturali, attraverso anche una costante manutenzione del territorio;

    d)   uno   sviluppo   armonico  dell'agricoltura,  delle  attivita`  industriali, artigianali e commerciali;

    e)  un  sistema  di servizi sociali che privilegi le categorie piu`  deboli  ed indifese e che, comunque, concorra ad assicurare a tutti un  piu` alto livello della qualita` della vita;

    f) la promozione delle attivita` culturali, ricreative, sportive;

    g)  lo  sviluppo  dei  contatti  con  altre realta` istituzionali e sociali  locali,  comunitarie,  ed extra comunitarie, nel quadro di un  processo di integrazione europea ed internazionale;

    h)   la   promozione   e  la  agevolazione  delle  attivita`  delle Associazioni e Istituzioni di volontariato.

    2  -  Il Comune garantisce altresi` la partecipazione dei cittadini  singoli o associati alle scelte fondamentali della vita locale.

 

Articolo 8

(Programmazione territoriale)

 

    1  -  Il  Comune assume la programmazione come metodo della propria azione  istituzionale,  in cui si possa realizzare la cooperazione con gli  altri  Enti  territoriali  per assicurare un equilibrato sviluppo  della  comunita`  locale.  A  tal  fine riconosce e valorizza il ruolo  delle organizzazioni sindacali, imprenditoriali e professionali, quali  soggetti  rappresentativi  della  pluralita`  degli  interessi,  delle  capacita`  e  delle  energie  di  cui  dispone  la realta` economica e sociale.

 

 

Articolo 9

(Rapporti con i cittadini emigrati)

  

  1  -  Il  Comune  concorre  a  mantenere e svillupare i legami socio culturali  ed economici con i propri cittadini emigrati ed a favorirne  l'integrazione nella comunita` locale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO II

ORGANI DEL COMUNE

 

Articolo 10

(Organi)

 

 Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta e il Sindaco

 

CAPO I

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Articolo 11

(Elezione e composizione del Consiglio Comunale)

 

 1  - L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica,  il  numero dei Consiglieri, la loro posizione giuridica, sono regolati  dalla legge.

 

Articolo 12

(I Consiglieri Comunali)

 

 1  -  I  Consiglieri Comunali rappresentano il Comune senza vincolo di  mandato.

 

 2  -  E` Consigliere Anziano il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero  di  voti  e, a parita` di voti, il piu` anziano con esclusione dei candidati Sindaci.

 

 3  -  Il  Consiglio  nella  sua  prima seduta e prima di deliberare su qualsiasi  altro  oggetto,  esamina  la condizione di tutti gli eletti  compreso il Sindaco.

 

 4 - I Consiglieri si possono costituire in gruppi secondo le norme del  regolamento interno.

 

 5  -  Il regolamento del Consiglio Comunale disciplina l'esercizio del potere  di  iniziativa  dei  Consiglieri, compreso quello di formulare  interrogazioni,  interpellanze  e  mozioni, nonche` quello di ottenere notizie  utili  all'espletamente  del  mandato  ai sensi dell' Articolo 31, comma 5^ L. 8.6.90, n, 142.

 

 6  -  I  Consiglieri  hanno  il  dovere di intervenire alle sedute del Consiglio  e  di partecipare alle sedute della commissione delle quali  fanno parte.

 

 7  -  Fermo  restando  quanto previsto dall' Articolo 289 R.D. 4.2.1915, n. 148, i Consiglieri che non partecipino a tre sedute consecutive, senza  giustificato  motivo,  decadono  dalla  carica  elettiva attraverso la  relativa presa d'atto del Consiglio Comunale.

 

 8  -  Nei  casi  previsti  dalla  legge  e,  comunque, in ogni caso di conflitto  di  interessi  con  il Comune, i Consiglieri sono tenuti ad astenersi e ad allontanarsi dall'aula consiliare.

 

 9  -  Ciascun  Consigliere  e'  tenuto  ad  eleggere  un domicilio nel  territorio del Comune.

 

Articolo 13

(Competenze del Consiglio Comunale)

 

 1  -  Il  Consiglio  e` l'organo di indirizzo e di controllo politico  amministrativo e programmatico del Comune.

 

 2  -  Il  Consiglio e` titolare della potesta` normativa, statutaria e

 regolamentare.

 

 3  -  Il  Consiglio  esercita le funzioni e delibera gli atti indicati  dalla legge.

 

4         -  Il  regolamento interno del Consiglio e` approvato a maggioranza  dai presenti.

 

 

 

 

Articolo 14

(Commissioni Consiliari Permanenti)

 

 1  -  Il  Consiglio  si  puo`  articolare  in  Commissioni  Permanenti  costituite   nel   proprio   seno   con  criterio  proporzionale  alla  consistenza  numerica  dei gruppi consiliari, assicurando, comunque la presenza, in  ciascuna di esse, di un rappresentante per ogni gruppo.

 

 2  -  I  poteri  delle  Commissioni  sono  determinati dal regolamento interno  che  ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicita`  dei lavori.

 

Articolo 15

(Commissioni speciali)

 

 1  -  Il  Consiglio  Comunale  puo`  istituire,  secondo  le norme del  regolamento  interno,  Commissioni speciali composte da Consiglieri ed  esperti  per  indagini e studi e per l'esame di particolari questioni,

 fissando il termine del loro mandato.

 

 2  -  Il  Consiglio  può` disporre inchieste su questioni che comunque interessino  il  Comune mediante la Costituzione, secondo le norme del  regolamento   interno,   di   Commissioni  di  inchiesta  composte  da

 Consiglieri.  

 

Articolo 16

(Funzionamento del Consiglio Comunale)

 

 1  -  Il  Consiglio  si  riunisce ogni qualvolta il Sindaco lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri.

 

 2  -  Il  Consiglio Comunale si riunisce di norma nella sede comunale; ove  il  caso  lo richieda, puo' riunirsi in altra sede del territorio comunale.

 

 3  - Le sedute del Consiglio e delle Commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento interno.

 

 4  -  Ove  non  sia  previsto  diversamente dalla Legge o dal presente Statuto  o  dal Regolamento Interno, il Consiglio delibera a scrutinio palese  con  non  meno  di nove Consiglieri e il voto favorevole della  maggioranza dei presenti. In seconda convocazione e' sufficiente la presenza di n. 4 Consiglieri per deliberare in conformita' a quanto disposto dal T.U.L.C.P. 1915.

 

 5  - La pubblicita' e l'esecutivita' delle deliberazioni del Consiglio sono discplinate dalla Legge.

 

 6 - La verbalizzazione puo' essere affidata ad un dipendente designato dal  Segretario e deve riguardare i punti principali della discussione  nonche' l'esito numerico delle votazioni. Il   Segretario   e'   responsabile   della   corretta  stesura  delle  verbalizzazioni.  I verbali si intendono approvati dal Consiglio se, ultimato il periodo  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione, previa comunicazione degli  stessi  a tutti i capogruppo del titolo delle deliberazioni, non siano state   fatte   osservazioni  scritte  nei  successivi  cinque  giorni

 lavorativi.  

 Nel  caso  di  produzione  di  osservazioni scritte esse soltanto sono sottoposte alla valutazione del Consiglio nella seduta successiva.

 

 7  - Alla pubblicazione delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta e degli  altri  atti  dell'Ente  provvede  il  messo  comunale, o chi lo  sostituisce,  che ne fa apposita attestazione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

LA GIUNTA COMUNALE

 

Articolo 17

(Composizione della Giunta)

 

 1  -  La Giunta e' composta dal Sindaco che la presiede e da un numero  di Assessori non superiore a 6 (sei) compreso il Vice Sindaco. (comma modificato dalla delibera C.C. nr. 80 del 30/09/99)

 

 2  -  Il  Sindaco  nomina  il  Vice  Sindaco  e  gli  Assessori  prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.

 

 3  -  Gli  Assessori,  ma non il Vice Sindaco, possono essere nominati anche tra i non Consiglieri purche' siano in possesso dei requisiti di  compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere.

 

Articolo 18

(Requisiti del Vice Sindaco e degli Assessori)

 

  1  -  I  soggetti  chiamati  alla  carica  di Vice Sindaco o Assessori  devono:

 -  non  essere  coniuge e, fino al terzo grado, discendente, parente o  affine del Sindaco;

 -  non  avere  ricoperto  nei  due  mandati consecutivi immediatamente precedenti,  comunque  successivi  alle  prime  elezioni effettuate ai  sensi  della  L.  25.03.1993,  n.  81,  la  carica di Assessore per un periodo  di  tempo  superiore,  in  ciascun  mandato, alla meta' della  durata ordinaria.

 

Articolo 19

(Revoca degli Assessori)

 

 1  - L'atto con cui il Sindaco revoca uno o piu' Assessori deve essere  motivato.

 

 2 - Tale atto e' comunicato al Consiglio.

 

Articolo 20

(Competenze della Giunta)

 

 1  -  La  Giunta  collabora  con  il  Sindaco nell'amministrazione del Comune.

 

 2   -  Spettano  alla  Giunta  tutte  le  funzioni  non  espressamente attribuite dalla Legge o dallo Statuto ad altri organi del Comune.

 

CAPO III

IL SINDACO

 

Articolo 21

(Competenze)

 

 1  -  Il  Sindaco  e'  l'organo  responsabile dell'amministrazione del Comune di cui ha la rappresentanza.

 

  2 - Il Sindaco esercita ogni funzione attribuitagli dalla Legge, dallo Statuto o dai Regolamenti.

 

  3  -  Il  Sindaco  puo'  delegare  uno  o  piu' Consiglieri Comunali a  svolgere funzioni riguardanti argomenti specifici e particolari per un periodo di tempo determinato.

 

  4 - Il Sindaco risponde del proprio operato dinanzi al Consiglio.

 

  5  -  Il  Sindaco  neo-eletto  convoca  la  prima seduta del Consiglio Comunale entro i termini fissati dalla Legge.

 

 

 

 

 

 

 

Articolo 22

(Sindaco Ufficiale del Governo)

 

  1  -  Nei  casi  e  con  le modalita' stabilite dalla Legge il Sindaco sovraintende  a  funzioni  e  adotta  provvedimenti  nella qualita' di Ufficiale del Governo.

 

  2  - Quando particolari motivi lo esigono, il Sindaco puo' delegare ad  uno  o  piu'  Consiglieri Comunali l'esercizio di dette funzioni nelle frazioni.

 

Articolo 23

(Il Vice Sindaco)

 

  1  -  Il  Vice Sindaco sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente.

 

  2   -   Quando  il  Vice  Sindaco  e'  temporaneamente  assente,  alla sostituzione  del  Sindaco  provvede  l'Assessore piu' anziano di eta'  reperibile.

 

  3  -  Nel  caso  di  dimissioni,  impedimento  permanente,  rimozione, decadenza  o  decesso  del  Sindaco, le funzioni sono assunte dal Vice  Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

 

Articolo 24

(Mozione di sfiducia)

 

  1  -  La  mozione  di  sfiducia  nei confronti del Sindaco, motivata e  sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, e' consegnata al Sindaco.

 

  2  -  Il  Consiglio  e'  convocato per la sua discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.

 

  3  - La mozione e' approvata quando riceve l'assenso della maggioranza  assoluta dei componenti del  Consiglio espresso per appello nominale.

 

  4  - Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica dal giorno successivo a quello in cui e' stata votata la sfiducia.

 

  5  -  Il  Segretario  informa  il  Prefetto  per  lo  scioglimento del  Consiglio e    la nomina del Commissario.

 

 

Articolo 25

(pari opportunita')

 

  1  - Il Comune di Nocera Umbra garantisce pari opportunita' fra uomini  e donne.

  

 

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

 

ARTICOLO 26

(FORME ASSOCIATIVE)

 

     1  -  Il  Comune  valorizza  le  forme  associative  e  promuove la formazione  di organismi di partecipazione anche sulla base dei nuclei abitativi  del  territorio  comunale, garantendone la consultazione in occasione della adozione di atti fondamentali o di rilevante interesse  collettivo e prevedono interventi in loro favore.

     2  -  Il Comune puo` istituire consulte quali strumenti di raccordo fra le istituzioni e le Associazioni operanti a livello locale.

3         -  Il  Comune puo` altresi`, sulla base di apposite convenzioni, affidare ad Associazioni la gestione di impianti e servizi pubblici.

 

 

 

Articolo 27

(Petizioni, istanze, proposte)

 

     1  -  Tutti i cittadini, singoli od associati, possono rivolgere al Comune  petizioni,  istanze  o  avanzare proposte dirette a promuovere  interventi per la miglior tutela degli interessi collettivi.

     2  -  Il  Sindaco esamina le petizioni, istanze e proposte entro 15 giorni   dalla  loro  presentazione  ed  e`  in  ogni  caso  tenuto  a  trasmettere   entro   il  medesimo  termine,  copia  delle  stesse  ai  capigruppo consiliari.

     3  -  Alle  petizioni,  istanze e proposte ritenute ammissibili, il  Sindaco e` tenuto a rispondere entro 60 gg. dalla loro presentazione.

 

Articolo 28

(Partecipazione del Cittadino al procedimento amministrativo)

    

     1  -  L'Amministrazione  Comunale  assicura  la  partecipazione dei  soggetti  interessati  alla  formazione  degli  atti  che  incidono su  situazioni giuridiche soggettive.

     2  - Le modalita` della suddetta partecipazione procedimentale sono disciplinate  da apposito regolamento ai sensi della Legge 7/8/1990 n. 241.

 

Articolo 29

(Assemblea)

 

     1  -  L'Amministrazione  Comunale, i gruppi consiliari o i soggetti interessati  possono  convocare,  secondo  le  modalita` stabilite dal  regolamento, assemblee di cittadini, per discutere problemi, esaminare

  proposte e programmi.

     2  -  La  consultazione  puo`  essere  indetta da cittadini purche`  iscritti  nelle liste elettorali.

     3  -  Possono essere altresi` adottate altre forme di consultazione dei cittadini.

     4 - L'Amministrazione Comunale deve in sede di adozione degli atti, dar conto dei risultati delle consultazioni.

 

Articolo 30

(Referendum consultivo)

 

     1 - Il Comune indice Referendum consultivo, quando vi sia richiesta  sottoscritta  da  almeno  il  10%  dei  cittadini iscritti nelle liste elettorali.

     2  -  Il  Referendum  consultivo  puo` essere altresi` promosso dal Comune   con   deliberazione   del   Consiglio  Comunale  approvata  a  maggioranza dei Consiglieri assegnati.

     3  - Il Referendum, che non puo` aver luogo in coincidenza di altre operazioni  di  voto,  puo`  riguardare soltanto questioni concernenti  materia  di  esclusiva  competenza  locale,ad  eccezione  di  quelle  relative a:

  - Tributi, Bilanci, e contabilita`;

  -  Designazione  nomine  e  revoche  e,  piu`  in  generale, questioni relative a  persone;

  - Regolamento interno del Consiglio Comunale.

     4  -  L'ammissibilita`  del  Referendum  sotto il profilo formale e procedurale e` verificata dal Consiglio Comunale.

     5 - Non puo` essere svolto piu` di un Referendum all'anno.

     6  - Il Consiglio Comunale tiene conto del risultato del Referendum e nel caso in cui se ne discosti deve darne adeguata motivazione.

  -  Le  norme per l'attuazione del Referendum consultivo sono stabilite da apposito Regolamento.

 

Articolo 31

(Diritto di accesso)

 

     1  -  L'esercizio  del  diritto  di  accesso  agli atti e documenti  dell'Amministrazione    Comunale,   nonche`   la   corretta   gestione  documentale   e  conservazione  degli  stessi,  sono  disciplinati  da   apposito regolamento.

     2 - Il Comune garantisce altresi`, nei limiti delle disponibilita`, l'accesso  alle  proprie  strutture  e  servizi, a favore di cittadini singoli  o  associati, definendone, sulla base di apposito Regolamento le  condizioni  e le modalita` d'uso e prevedendo l'eventuale concorso degli interessati alle spese.

 

 

 

 

 

Articolo 32

(Il difensore civico)

 

     1  -  Al  fine  di  assicurare  il buon andamento e l'imparzialita`   dell'azione  dell'Amministrazione,  il Comune istituisce l'Ufficio del  Difensore  Civico  d'intesa  con  altri  Enti  Locali  in  base ad una  apposita convenzione.

     2  - La convenzione regola le modalita` di elezione, le prerogative  e i  mezzi di cui il Difensore Civico dovra` disporre.

     3  -  La  convenzione  regola  altresi` i rapporti tra il Difensore  Civico ed il Consiglio Comunale.

     4  -  La  convenzione deve essere recepita nello Statuto secondo le  modalita` previste dall` Articolo 4, 3^ comma della Legge 8/6/90, n. 142.

 

 

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

 

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE

 

Articolo 33

(Il Segretario Comunale)

 

     1  -  Il  Comune ha un Segretario titolare, funzionario statale, le cui  attribuzioni, responsabilita`, status giuridico ed economico sono regolati dalla legge.

    

Articolo 34

(Funzioni del Segretario Comunale)

 

     1  -  Il  Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal  Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

 

  a) e` il capo del personale;

  b)  sovraintende  allo  svolgimento delle funzioni dei responsabili di servizio  e ne coordina l'attivita`, secondo le modalita` ed i criteri precisati dallo Statuto e dai regolamenti comunali;

  c) cura l'attuazione dei provvedimenti;

  d)  vigila sull'istruttoria delle Deliberazioni e provvede ai relativi  atti successivi;

  e)  determina  per  ciascun  tipo  di  procedimento  in conformita` ad  apposita  norma regolamentare, le modalita` dell'istruttoria e di ogni altro  adempimento  procedimentale  curandone  il  coordinamento con i  funzionari responsabili di ciascuna sezione funzionale;

  f) presiede le commissioni di gara e di concorso.

 

     2  -  Il  Segretario  partecipa  alle  riunioni  della Giunta e del  Consiglio.

 

Articolo 35

(Il Vice-Segretario)

 

     1  -  Il  Comune  ha  un  Vice-Segretario  per lo svolgimento delle funzioni  vicarie  del Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza del posto, assenza o impedimento.

 

CAPO II

UFFICIO E PERSONALE

 

Articolo 36

(Organizzazione degli uffici e del personale)

 

     1  -  Il  Comune  informa  la  propria  attività` amministrativa al  principio  della  trasparenza  nella formazione  degli  atti  e delle decisioni,  nonche`  al  concetto  di  separatezza  delle  funzioni di  indirizzo  e  di  controllo,  che spettano agli organi elettivi, dalla  gestione  amministrativa  che  e`  attribuita  in virtu` di legge e in conformita`  alle  norme  dello  Statuto, al Segretario Comunale ed ai  funzionari responsabili dei servizi, individuati nel regolamento della  dotazione organica del personale, ovvero con Deliberazione Consiliare.

     2  -  Il  Comune  disciplina  con appositi regolamenti la dotazione organica  del  personale  e  in conformita`  alle  norme del presente  Statuto, l'organizzazione degli Uffici e dei servizi.

 

Articolo 37

(Uffici comunali)

 

     1 - Gli uffici comunali si articolano in sezioni.

     2  -  Nella  sezione  si  individua  la  struttura organizzativa di  massima   dimensione   presente  nell'Ente,  finalizzata  a  garantire  l'efficacia   dell'intervento  dell'Ente  stesso  nell'ambito  di  una  materia o  di piu` materie.

     3 - La gestione amministrativa dei singoli servizi e` attribuita ai  funzionari   responsabili,   individuati   con  il  regolamento  della  dotazione  organica,  ovvero  con  Deliberazione  Consiliare,  che  ne  determina  anche le modalita` del coordinamento.

 

Articolo 38

(Direzione e coordinamento dell'attivita` amministrativa)

 

     1  -  Il  Regolamento  disciplina  lo stato giuridico del personale prevedendone in particolare:

  a) le competenze;

  b)   l'attribuzione  di  responsabilita`  gestionali  degli  obiettivi  fissati dagli organi deliberativi del Comune;

  c)  le  modalita`  dell'attivita`  di  coordinamento tra il Segretario Comunale,  le  figure  professionali  con  funzioni,  direttive  e  di  funzionari  responsabili di singoli servizi.

     2   -   Spetta   agli   organi   elettivi  definire  gli  obiettivi  programmatici  indicare  le  relative scale di priorita`, impartire le  conseguenti  direttive  generali e verificare i relativi risultati; al  personale  direttivo  spetta  la  responsabilita` per il conseguimento delle finalita` preventivamente e concordemente prestabilite.

     3  - Il Sindaco esercita funzione di raccordo tra l'attivita` degli  organi   elettivi   e   la   gestione amministrativa  per  concorrere all'identificazione  e alla formazione degli obiettivi programmatici e  alla loro coerente attuazione.

     4  -  Il  Segretario  del  Comune  esercita  il coordinamento delle relazioni interfunzionali interne ed esterne delle strutture operative del  Comune,  e  tra  le  stesse  in  modo  da  garantire la reciproca   integrazione  interdisciplinare  e la complessiva coerenza dell'azione degli apparati amministrativi dell'Ente.

 

CAPO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE

 

ARTICOLO 39

(Principi organizzativi)

 

     1 - L'ordinamento del personale del Comune e` informato ai principi di  professionalita`  e responsabilita` in relazione al perseguimento   degli obiettivi dell'Amministrazione.

     2  -  Il  regolamento,  oltre  agli oggetti di cui all' Articolo 2 della Legge 29/3/1983 n. 93, disciplina tra l'altro:

  -  la  dotazione  organica  complessiva  e  per  Ufficio  e  qualifica  funzionale;

  - l'organizzazione degli Uffici;

  - le modalita` di conferimento della titolarita` degli uffici;

  - l'attribuzione ai funzionari di piu` alto livello di responsabilita`  gestionali;

  -   le   modalita`   di   esercizio   dell'attivita`  di  direzione  e  coordinamento dell`attivita` degli uffici da parte del Segretario;

  -  le modalita` per la designazione da parte del personale comunale di  un componente della Commissione di disciplina;

  -   le   modalita`   per   l'acquisizione   a   tempo  determinato  di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalita`;

     3  spetta  ai  funzionari  di  piu` alto livello la responsabilita`  degli  uffici e dei servizi del Comune sotto il profilo della gestione amministrativa  e tecnica secondo le norme dettate dallo Statuto e dai  regolamenti.

     4   -   I   funzionari  di  piu`  alto  livello  sono  direttamente  responsabili  nei  confronti  degli  organi  di Governo del Comune del  perseguimento  degli  obiettivi  programmatici  sotto il profilo della correttezza  tecnica  ed amministrative dell'efficienza della gestione con riferimento ai compiti ad essi affidati.

 

Articolo40

(collaborazioni esterne)

 

     1  -  Per  il  perseguimento  di  obiettivi  determinati  e  per il conferimento di studi e ricerche implicanti particolari conoscenze, il  Comune  puo`  avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di  professionalita`  mediante  convenzioni  di diritto privato a termine,  secondo le norme del regolamento del personale.

 

Articolo 41

(Responsabilita` disciplinare)

 

     1  - La responsabilita` disciplinare, le sanzioni, il procedimento,  la   destituzione   d'ufficio  e  la  riammissione  in  servizio  sono  disciplinate  dal  regolamento  del  personale  sulla base delle norme

  previste per gli impiegati civili dello stato.

 

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI E FORME ASSOCIATIVE

 

CAPO I

FORMA DI GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

 

ARTICOLO 42

(Servizi pubblici)

 

     1  -  Al  fine  di  promuovere  lo sviluppo economico e la crescita  civile della comunita` e nel perseguimento di scopi sociali, il Comune  assume  la gestione di servizi pubblici, anche in via esclusiva, nelle  forme previste dalla legge.

 

Articolo 43

(Organi delle Aziende speciali e istituzioni)

 

     1  -  Le Aziende speciali, per la gestione di uno o piu` servizi di  rilevanza   economica   e  imprenditoriale,   e  le  Istituzioni  per  l'esercizio di servizi senza rilevanza imprenditoriale, sono istituite

  con  delibere  del  Consiglio Comunale adottate con il voto favorevole  dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

     2  -  Ove  tale  maggioranza non fosse raggiunta, si procede ad una  seconda  e  distinta  votazione  che  deve ottenere il voto favorevole  della maggioranza dei consiglieri assegnati.

     3  -  I  componenti del Consiglio di Amministrazione, il presidente  nonche`  il  Direttore delle Aziende e delle Istituzioni sono nominati   dal Consiglio Comunale con le modalita` previste dai precedenti commi,  entro  il  termine  stabilito dalla Legge e debbonbo essere scelti tra  persone  estranee  al  Consiglio medesimo,  che siano in possesso dei  requisiti   per   l'elezione   a   Consigliere   Comunale  e  di  alta  professionalita`  e  comprovata esperienza in relazione alla carica da coprire.

     4  -  Gli  amministratori  e  il  Direttore  delle  aziende e delle  Istituzioni, nelle medesime forme in cui sono nominati, possono essere  revocati   per   motivi  inerenti  l'economicita`,  l'efficienza  e  i  risultati della gestione.

     5  -  Agli  amministratori  delle  Aziende  e  delle Istituzioni si  applicano  le norme sulla sfiducia costruttiva.

 

Articolo 44

(Ordinamento e funzionamento)

 

     1  -  L'ordinamento  e  il  funzionamento  delle  Istituzioni  sono  disciplinati  dal  presente  Statuto  e  dai regolamenti, quelli delle  Aziende  speciali sono disciplinati dal proprio statuto, approvato dal  Consiglio Comunale, e dai regolamenti.

 

  Il Consiglio Comunale provvede inoltre:

  -  a  determinare  le  finalita`  e gli indirizzi dell'attivita` delle Aziende  e  delle  istituzioni  e  ad approvare gli atti fondamentali,  quali   il   programma   pluriennale,   il   bilancio,   la  relazione  previsionale, il Conto Consuntivo;

  - a conferire il capitale di dotazione;

  - a esercitare la vigilanza e a verificare i risultati della gestione;

  -  a determinare la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei  beni e dei servizi;

  - a coprire gli eventuali costi socilai.

 

 

 

 

 

 

 

CAPO II

FORME ASSOCIATIVE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI

 

ARTICOLO 45

(CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, CONSORZI)

 

     1   -   Per   lo  svolgimento  coordinato  di  funzioni  e  servizi  determinati,  il  Comune  stipula convenzioni  e  conclude accordi di  programma  con  altri( Enti  Locali,  altri  Comuni,  la Provincia, la  Comunita`  Montana),  approvati dal Consiglio Comunale con i contenuti  stabiliti dalla Legge.

     2  -  Il  Comune  partecipa  altresi`  a  Concorsi  per la gestione  associata  di  uno  o piu` servizi con altri Enti Locali sulla base di  una  convenzione approvata, unitamente allo Statuto del Consorzio, con  delibera del Consiglio Comunale a maggioranza dei componenti.

 

TITOLO VI

FINANZA, CONTABILITA` E CONTRATTI

 

CAPO I

FINANZA

 

Articolo 46

(Autonomia finanziaria)

 

     1  -  Il  Comune  ha  autonomia  finanziaria fondata su certezza di  risorse  proprie e trasferite.

     2  -  Il  Comune  ha  potesta`  impositiva autonoma nel campo delle  imposte,  delle tasse e delle tariffe, attribuita e disciplinata dalla  legge.

 

Articolo 47

(Risorse finanziarie)

 

     1 - Le entrate del Comune sono costituite da:

  - imposte proprie;

  - addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali;

  - tasse e diritti per servizi pubblici;

  - trasferimenti erariali;

  - trasferimenti regionali;

  - altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;

  - risorse per investimenti;

  - altre entrate di natura ordinaria e straordinaria.

     2  -  I servizi pubblici comunali indispensabili sono garantiti dai  trasferimenti erariali.

     3  -  I  servizi  pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della  comunita`  sono  finanziati  con  le  entrate fiscali che integrano la  contribuzione   erariale   per   l'erogazione   dei  servizi  pubblici  indispensabili.

     4  -  Il Comune determina le tariffe ed i corrispettivi dei servizi  pubblici  a  carico  degli  utenti  secondo criteri di economicita` ed  efficienza tenendo conto delle finalita` sociali del servizio.

     5  -  La  copertura  finanziaria degli oneri connessi all'esercizio  delle  funzioni  trasferite  o  delegate  al  Comune  dalla Regione e`  assicurata da quest'ultima.

 

CAPO II

BILANCIO E CONTABILITA`

 

Articolo 48

(Bilancio)

 

     1  - Il Bilancio di Previsione del Comune, predisposto dalla Giunta  e deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge e` redatto in  termini   di   competenza  e  di  cassa  e  si  conforma  ai  principi  dell'universalita`, integrita` e del pareggio economico e finanziario.

     2  -  Con  riferimento  agli  obiettivi  della  programmazione,  al  Bilancio e` allegata una relazione previsionale e programmatica.

     3  - Il Bilancio e gli allegati sono redatti in modo da consentirne  la lettura per programmi, servizi ed interventi.

     4  -  La  copertura finanziaria degli impegni di spesa e` attestata  dal responsabile del servizio finanziario a pena di nullita`.

 

 

Articolo 49

(Rendicontazione)

 

     1 - I  risultati  della  gestione  rilevati  mediante  contabilita`  economica  sono  dimostrati  nel rendiconto, comprendente il conto del  Bilancio  e  il  conto  del  patrimonio,  predisposto  dalla  Giunta e  deliberato dal Consiglio Comunale nei termini di legge.

 

     2  -  Alla  proposta del Conto Consuntivo e` allegata una relazione  illustrativa  della  Giunta  contenente  le valutazioni sull'efficacia  dell'azione  condotta  in  base ai risultati conseguiti in rapporto ai  programmi  elaborati  e  ai  costi  sostenuti nonche` la relazione del   Collegio  dei Revisori inerente la regolarita` contabile e finanziaria  e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

 

 

Articolo 50

(Collegio dei revisori dei Conti)

 

     1  -  Il  Consiglio  Comunale  elegge,  con  voto  limitato  a  due  componenti,  il Collegio dei Revisori composto di tre membri scelti in  conformita` alla legge e secondo le modalita` previste dal regolamento  di  contabilita`.

     2  -  Il  Collegio dei revisori collabora con il Consiglio Comunale  nella  sua  funzione  di  controllo e di indirizzo ed esercita, con le  modalita`  previste dal regolamento, le funzioni e i compiti stabiliti dalla  legge con riguardo alla vigilanza sulla regolarita` contabile e finanziaria  e  sull'accertamento  della corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione.

     3  - Il Consiglio puo` affidare al Collegio dei Revisori il compito di  eseguire  periodiche  verifiche  di cassa  secondo  le  modalità`  previste dal regolamento.

 

Articolo 51

(Controllo della gestione)

 

     1  -  I  responsabili degli uffici comunali seguono periodicamente,  secondo  le  norme  del  regolamento  di  contabilita`,  operazioni di  controllo  economico-finanziario  per  verificare la rispondenza della gestione  dei  fondi  stanziati  nei  capitoli di Bilancio relativi ai  servizi  a cui sono preposti.

     2  -  Sulla base delle rivelazioni dei responsabili degli uffici la Giunta   riferisce  periodicamente  al  Consiglio,  con  le  modalita`   stabilite dal regolamento, in ordine alla situazione di Tesoreria, dei   conti e del bilancio.

     3  -  Ove si preveda un disavanzo di amministrazione della gestione di  competenza  e  della  gestione  dei  residui, la Giunta propone al  Consiglio,  secondo  le  modalita`  stabilite  dalla  Legge, le misure  necessarie a ripristinare il pareggio.

 

Articolo 52

(Regolamento di contabilita`)

 

     1   -   Il  regolamento  comunale  di  contabilita`  disciplina  in  conformita` alla Legge, l'amministrazione del demanio e del patrimonio  comunale nonche` il servizio di Tesoreria del Comune.

 

 

CAPO III

ATTIVITA' CONTRATTUALE

 

Articolo 53

(Attivita' contrattuale)

 

  1 - L'attivita' contrattuale del Comune e' regolata dalla legge, dalla  normativa  della  Comunita'  Economica  Europea,  recepita  o comunque  vigente  nell'ordinamento  italiano  e dal regolamento comunale per la  disciplina dei contratti.

 

  2  -  I  contratti sono stipulati dal Sindaco o da un Assessore da lui  delegato e sono rogati dal Segretario Comunale.

    

CAPO IV

TUTELE

Articolo 53/bis

(Tutela handicappati)

 

  1  - Il Comune di Nocera Umbra adotta ogni atto necessario alla tutela  degli  handicappati  in ottemperanza  a  quanto previsto dall' Articolo 40  della Legge 05.02.1992 n. 104.

 

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

  

Articolo 54

(Revisioni statutarie)

 

  1  -  Le  modificazioni  soppressive, aggiuntive e sostitutive nonche'  l'abrogazione  totale  o  parziale  dello  Statuto sono deliberate dal  Consiglio  Comunale  con  la procedura prevista dalla Legge per la sua   approvazione.

 

  2  -  La  proposta  di  abrogazione  totale  dello Statuto deve essere  accompagnata  dalla  proposta  di un nuovo Statuto in sostituzione del  precedente in vigore.

 

Articolo 55

(Regolamenti comunali)

 

     1  -  Il  regolamento  interno del Consiglio Comunale e` deliberato  entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente Statuto.

     2  -  Gli  altri regolamenti previsti dal presente Statuto, esclusi  quello   di   contabilita`  e  quello  relativo  alla  disciplina  dei  contratti, sono deliberati entro due anni dalla data indicata al comma  1.

     3  -  Sino  all'entrata  in  vigore  dei  regolamenti  previsti nei  precedenti  commi, continuano ad applicarsi i regolamenti vigenti alla  data dell'entrata in vigore dello Statuto.

 

Articolo 56

(Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto)

 

     1 - Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte  del   competente   organo  regionale,  e`  pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale  della  Regione  ed  affisso  all'Albo Pretorio Comunale per  trenta giorni consecutivi.

     2  - Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione delle avvenute  pubblicazioni  disposte  dal  precedente comma, al ministero  dell'Interno,  per  essere  inserito  nella  raccolta  ufficiale degli  Statuti.

     3 - Il presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla  sua affissione all' Albor Pretorio del Comune. (Comma  cosi`  modificato  dalla  Deliberazione  di  C.C.  nr.  80 del  30/09/99)

Ultimo aggiornamento

Giovedi 18 Gennaio 2024